Coronavirus - Nuovo DPCM del 22 marzo: chiusura attività - Comune di Gatteo

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Coronavirus - Nuovo DPCM del 22 marzo: chiusura attività

 
Coronavirus - Nuovo DPCM del 22 marzo: chiusura attività

❌ Previste ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire da domani 23 marzo 2020.

 Pubblicato elenco delle attività produttive industriali e commerciali, che possono rimanere aperte.

✅ Le attività professionali non sono sospese

✅ continueranno a essere consentite attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini.

✅ Resteranno in funzione l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center.
✅ Nell'elenco compaiono, tra l'altro, le attività legali e contabili oltre a quelle finanziarie e assicurative, ma anche gli studi di architetti e ingegneri.
✅ Attiva anche l'intera filiera della stampa, dalla carta al commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali fino ai servizi di informazione e comunicazione.

📌 La lista potrà essere aggiornata con decreto del Mise sentito il Mef.

 È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole ". E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse.

✅ Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
✅ Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, "possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile".
✅ Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
✅ le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) del DPCM possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
✅ restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
✅ sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
✅ è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
✅ sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
✅ sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Risultato (2203 valutazioni)