Chiarimenti in merito alle restrizioni alle attività degli esercizi commerciali

In riferimento ad alcune richieste pervenute, si forniscono con la presente chiarimenti relativi alle nuove disposizioni vigenti fino al 3 maggio in materia di restrizioni alle attività degli esercizi commerciali conseguenti all’emergenza COVID-19.
Disposizioni valide per l’intero territorio regionale
Con l’ordinanza del presidente della Regione Emilia-Romagna dell’11 aprile 2020, in tutto il territorio Regionale non c’è più differenziazione tra prefestivi (sabati) e festivi, mentre c’è una misura più restrittiva per le festività del 25 aprile e del 1 maggio.
Nelle giornate di sabato 18 e 2 maggio e nelle domeniche 19 aprile, 26 aprile e 3 maggio sono consentite le medesime attività consentite nei giorni feriali, ove non esercitate in medio e grandi strutture di vendita o in centri commerciali.
Sempre nelle giornate di sabato 18 e 2 maggio e nelle domeniche 19 aprile, 26 aprile e 3 maggio sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali (di qualunque tipologia) presenti all’interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Le medie e grandi strutture, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia all’interno dei centri commerciali, che vendano una pluralità di merceologie (a titolo esemplificativo: i supermercati), possono aprire nelle giornate di sabato 18 e 2 maggio e nelle domeniche 19 aprile, 26 aprile e 3 maggio limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria.
Le giornate del 24 e del 30 aprile vanno considerate ai fini di tali disposizioni quali giorni feriali.
Nelle festività del 25 aprile e 1 maggio, ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari.
È sempre consentita la vendita on line o su ordinazione con consegna a domicilio di qualsiasi genere merceologico, fermo restando che al momento della consegna sia rispettata la distanza interpersonale di un metro.
Disposizioni valide per il territorio delle province di Rimini e Piacenza e per il Comune di Medicina e frazione di Galzanigo
In base a quanto previsto dal DPCM del 25 marzo, con Decreto del Presidente n. 61 dell’11 aprile, punto 1, la Regione ha disposto nuove misure valide su tutto il territorio regionale, mentre al punto 3 lett. a) ha disposto per le province di Rimini e Piacenza e per il Comune di Medicina e frazione di Galzanigo la proroga delle misure più restrittive di cui all’Ordinanza del Ministero Salute del 3 aprile, punto 2: sono pertanto prorogate le sole misure previste al punto 2.
Alle province di Rimini e Piacenza e per il Comune di Medicina e frazione di Galzanigo trovano quindi applicazione le disposizioni per le attività commerciali al dettaglio di cui al punto 1, lettera h) del Decreto n. 61 dell’ 11 aprile per l’intero territorio regionale per quanto non normate in modo più restrittivo, nell’ambito delle attività consentite dal punto 2 lett. g) dell’Ordinanza del Ministero salute del 3 aprile.
In conclusione, nelle Province di Rimini e Piacenza e nel Comune di Medicina e frazione di Galzanigo:
• nei giorni feriali, sono consentite le attività di vendita cui al punto 2 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile: alimentari, farmacie e parafarmacie, forni,
ferramenta, lavanderie, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante, materiale per ottica e tabaccherie;
• nelle giornate di sabato 18 e 2 maggio e nelle domeniche 19 aprile, 26 aprile e 3 maggio sono consentite le medesime attività consentite nei giorni feriali, ove non esercitate in medie e grandi strutture di vendita o in centri commerciali;
• nelle giornate di sabato 18 e 2 maggio e nelle domeniche 19 aprile, 26 aprile e 3 maggio all’interno di medie e grandi strutture e centri commerciali sono ammesse solo le seguenti attività: farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari.
• Nelle festività del 25 aprile e 1 maggio, ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari.
Le giornate del 24 e del 30 aprile vanno considerate ai fini di tali disposizioni quali giorni feriali.
È sempre consentita la vendita on line o su ordinazione con consegna a domicilio di qualsiasi genere merceologico fermo restando che al momento della consegna sia rispettata la distanza interpersonale di un metro.
Dott. Andrea Orlando
firmato digitalmente