Chiarimenti in merito alle restrizioni alla silvicoltura e ai tagli boschivi per autoconsumo

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, che inserisce la silvicoltura e le attività forestali (codice ATECO 02) tra le attività produttive essenziali, il settore forestale può riprendere le proprie attività interrotte in precedenza per contrastare la diffusione del virus COVID-19.
Le imprese e gli operatori dovranno applicare protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro che consentano di lavorare in sicurezza in bosco, anche utilizzando idonei DPI.
Per quanto riguarda i tagli boschivi per autoconsumo la normativa non ha subito modifiche in quanto gli stessi non possono essere ricondotti ad attività produttiva e pertanto, considerate le limitazioni agli spostamenti confermate dal d.p.c.m 10 aprile 2020, i tagli boschivi per autoconsumo restano consentiti solo in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale.
Si ricorda che i tagli boschivi per autoconsumo sono disciplinati dagli artt. 6 e 8, del Regolamento forestale (R.R. n. 3 del 1 agosto 2018) e che lo stesso è consultabile alle seguenti pagine web: