Decreto Legge del 16 maggio: le misure valide dal 18 al 31 maggio
Con il Decreto 16 maggio 2020, n. 33, entrano in vigore le nuove ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 valide dal 18 maggio sino al 31 maggio.
Di seguito le principali novità:
- dal 18 maggio possibile spostarsi all’interno del territorio regionale senza alcuna limitazione e senza necessità di autocertificazione;
- fino al 2 giugno vietati gli spostamenti verso altre regioni salvo che per comprovate esigenze lavorative, salute e stato di necessità. Resta necessaria l’autocertificazione;
- dal 3 giugno possibili gli spostamenti tra Regioni, a meno che non siano adottate limitazioni in specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
- sino al 2 giugno vietati gli spostamenti da e verso l’estero, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e stato di necessità;
- restano in vigore tutti i divieti di spostamento dal domicilio per le persone sottoposte a quarantena o che presentino sintomatologie;
- sono vietati gli assembramenti in luoghi pubblici. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura che prevedano la presenza di pubblico si svolgono, ove ritenuto possibile, in base all’andamento epidemiologico;
- le riunioni si svolgono garantendo la distanza minima interpersonale di un metro di distanza;
- le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio;
- le attività economiche e produttive si adeguano ai protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province.