Covid-19 : misure valide dal 7 al 15 gennaio 2021
PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che disciplina le nuove misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo dal 7 al 15 Gennaio 2021.
Periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021
Sarà operativo il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome differenti, ad eccezione che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Rimane comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
9 e 10 gennaio 2021
Saranno applicate, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020). Resteranno in ogni caso consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Spostamenti nelle zone rosse
Il nuovo decreto-legge conferma fino alla data del 15 gennaio, nelle aree ricomprese nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già contemplata dal d.l. 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, fino a un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le medesime persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Rinvio alle misure contenute nel DPCM 3 dicembre 2020
Rimane ferma, per l’intero il periodo ricompreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle ulteriori misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Criteri per l’individuazione degli scenari di rischio
Il decreto contempla nuovi criteri in base ai quali verranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Scuole superiori
Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado l’attività didattica riprenderà in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a decorrere dall’11 gennaio 2021.
Consenso alla somministrazione del vaccino contro il contagio da Covid-19
Nella finalità di attuare il piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (art. 1, c. 457, L. 30 dicembre 2020, n. 178), vengono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (ovvero altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non risultino in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.
Link al decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021 www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/05/21G00001/sg