Macellazione domiciliare di suini e ovicaprini
La materia è regolata dal D.Lvo del 2 febbraio 2021 n. 27 atto a dirimere le disposizioni nazionali del Regolamento (UE) 2017/625 che di fatto non impone più ai Sindaci l’obbligo di gestire con ordinanza le macellazioni domiciliari. In riferimento anche alla Nota del Ministero della Salute DGISAN 0039812-P- 11/11/2020, all’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 142 del 02/10/2023, nonché la Delibera della Regione Emilia Romagna n. 2045 del 28/11/2022, con la presente si vuole accompagnare la documentazione in allegato per informare gli utenti che già da qualche giorno chiamano per avere indicazioni al riguardo.
Modalità per la macellazione di suini e ovicaprini al di fuori dei macelli autorizzati.
1. Sono consentite le macellazioni presso il domicilio dei privati ai fini dell’autoconsumo, nel rispetto delle norme in materia di protezione degli animali alla macellazione, degli animali della specie suina di qualsiasi età, ovina e caprina fino ai 12 mesi d’età.
2. Le carni ottenute dalla macellazione presso il domicilio del privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all’interno del nucleo familiare. La vendita o la cessione a qualsiasi titolo di tali carni o prodotti da queste ottenuti è considerata attività di commercializzazione in forma abusiva e pertanto sanzionata dalla normativa vigente.
3. A tutti coloro che abbiano allevato i propri animali per almeno 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita, è consentita la macellazione di un numero massimo di 4 capi suini nel periodo da novembre 2023 al 29 febbraio 2024, e di 18 capi ovicaprini nell’anno solare, per nucleo familiare/allevamento. Per nucleo familiare si intende, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 30/05/1989, un
insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo che vivono sotto lo stesso tetto. L’allevamento deve risultare già iscritto alla Banca Dati Nazionale come allevamento familiare stabulato non cessato; ad un codice aziendale deve essere associato esclusivamente un allevamento ad orientamento produttivo familiare conforme ai requisiti di biosicurezza previsti dal D.M. 28-06-22 per gli allevamenti familiari.
4. Coloro che intendono macellare per uso domestico privato devono disporre di un luogo idoneo e sono tenuti a comunicarlo specificando cognome, nome, indirizzo, giorno, ora, luogo e in cui avverrà la macellazione almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista al servizio Veterinario dell’Ausl della Romagna competente per territorio che procederà all’effettuazione del controllo ufficiale, comprensivo della visita post mortem e, nel caso di suini, del prelievo del campione per la ricerca della trichinella.
5. Per tale prestazione si applica la tariffa prevista dal Dl.vo 32/2021 di € 15,00 per il primo capo suino o ovicaprino ispezionato e di € 5,00 per ogni capo successivo ispezionato nella stessa giornata, oltre a € 4,50 a sopralluogo a titolo di rimborso forfettario per le spese di trasporto. Nel caso dei suini, per ogni capo macellato verrà inoltre applicata la tariffa di € 1,54 per il costo dell’analisi per ricerca di Trichinella eseguita dall’IZSLER.
6. E’ facoltà di chi presenta la comunicazione di indicare anche, tramite l’invio della dichiarazione sottoscritta conforme all’Allegato 1, il nominativo della persona esperta che procede allamacellazione che, essendo incaricata di eseguire l’ispezione postmortem, è tenuta a comunicare prontamente al competente Servizio Veterinario qualsiasi anomalia rilevata mettendo a disposizione del Veterinario Ufficiale tutte le parti dell’animale macellato e a impedire il consumo delle carni prima che il Veterinario Ufficiale le abbia ispezionate e giudicate idonee al consumo umano.
7. L’abbattimento deve avvenire ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento 1099/2009, tenendo conto di quanto di seguito riportato:
7.1) durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili
7.2) gli animalisono abbattuti esclusivamente previo stordimento mediante dispositivo a proiettile captivo penetrante
7.3) l'abbattimento e le operazioni correlate devono essere effettuati da persone che abbiano un adeguato livello di competenza per l'esecuzione di dette operazioni,senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili
7.4) sono vietati i seguenti metodi di immobilizzazione:
- sospendere o sollevare animali coscienti
- stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell'animale
7.5) è vietato:
- percuotere o dare calci agli animali;
- comprimere qualsiasi parte sensibile del corpo in modo da causare dolore o sofferenze evitabili;
- sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o manipolare gli animali in maniera da causare dolori o sofferenze evitabili;
- usare pungoli o altristrumenti con estremità aguzze o strumenti che trasmettono scariche elettriche;
- torcere, schiacciare o spezzare le code degli animali o afferrare gli occhi di qualsiasi animale.
7.6) Il dissanguamento deve avvenire immediatamente dopo lo stordimento rapidamente e completamente, mediante recisione di entrambe le carotidi
7.7) Si raccomanda il rigoroso rispetto dell'obbligo di smaltimento degli scarti e delle parti non edibili tramite la consegna a ditte autorizzate
Ulteriori informazioni sul sito di AUSL Romagna