Imposta di soggiorno: le novità dal 2024
In seguito all’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 29 novembre 2023 sono state apportate le seguenti modifiche alla normativa che disciplina l’imposta di soggiorno.
Quantità dei pernottamenti:
L’imposta è dovuta da chi pernotta nelle strutture ricettive nel Comune di Gatteo per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi
Periodo soggetto ad imposta:
dal 1 aprile al 30 settembre 2024 (compresi).
Soggetti esenti:
Dal 2024 sono esenti anche:
i portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore
i soggetti con invalidità non inferiore all’80% ed eventuali accompagnatori per i soggetti a cui viene corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dell’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto
Nei casi appena descritti, i gestori devono farsi rilasciare copia di idonea certificazione attestante il grado di invalidità/disabilità.
Adempimenti in carico alle strutture ricettive: nuova scadenza
Le strutture ricettive devono provvedere al versamento dell’Imposta di Soggiorno a favore del Comune di Gatteo, entro il giorno 5 del mese successivo ed entro la stessa data comunicare:
1) numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato e sono soggetti ad imposta
2) durata del soggiorno
3) eventuale numero dei soggetti esenti
4) eventuale numero di soggetti che si sono rifiutati di pagare l’imposta
Importo dell'imposta: invariato
Gli importi dell’imposta sono rimasti invariati rispetto all'anno scorso e sono i seguenti:
1^ fascia: alberghi 3 stelle e superiori: € 2,50
2^ fascia: alberghi 2 stelle e inferiori, affittacamere (compresi Bed and Breakfast), case e appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale: € 1,50
3^ fascia: campeggi: € 0,60