​​​​​​​Alluvioni: contributi per la delocalizzazione degli immobili residenziali danneggiati - Comune di Gatteo

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​​​​​​​Alluvioni: contributi per la delocalizzazione degli immobili residenziali danneggiati

 
​​​​​​​Alluvioni: contributi per la delocalizzazione degli immobili residenziali danneggiati

Ricostruzione post alluvione, via libera all’ordinanza sulle delocalizzazioni: fino a 2.350 euro al metro quadro per costruire altrove
I proprietari di abitazioni gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali, per le quali non è più possibile la ricostruzione nello stesso luogo, potranno accedere a contributi per la delocalizzazione degli immobili a uso residenziale.

L’ordinanza n. 53/2025, firmata dal commissario di Governo Fabrizio Curcio con l’intesa del presidente della Regione Michele de Pascale e il via libera della Corte dei Conti, riguarda sia i danni causati dagli eventi alluvionali del 2023 sia quelli del 2024.

Valore dei contributi

Il valore massimo del contributo che può essere concesso per la delocalizzazione è determinato moltiplicando la superficie complessiva dell’unità immobiliare da delocalizzare (attestata dalla perizia asseverata del professionista incaricato) per il costo parametrico, articolato per classi di superficie, oltre l’IVA. Il costo parametrico, attualizzato all’anno 2025, è così determinato:

  • 2.200 €/mq per abitazioni fino a 200 mq;

  • 1.900 €/mq per la parte da 200,01 a 350 mq;

  • 1.700 €/mq oltre i 350 mq.
    A queste somme si aggiunge un importo forfettario di 150 €/mq per spese notarili e legate alla ricostruzione in altro sito.

Come utilizzare i contributi

Sono previsti due percorsi distinti: uno dedicato a chi richiede il contributo per l’acquisto di una nuova area e le attività correlate, e un altro per chi opta per l’acquisto di un immobile già pronto e ad uso residenziale.

I fondi possono quindi essere impiegati per:

  • costruire una nuova casa su un altro terreno di proprietà;

  • acquistare un’area edificabile per ricostruire;

  • comprare un immobile già pronto all’uso;

  • acquistare e ristrutturare un immobile esistente.

Le stesse condizioni ricorrono anche per la delocalizzazione di uno o più edifici appartenenti a un unico proprietario, o che fanno parte di un unico condominio, ovvero di una o più unità immobiliari di un edificio condominiale adibito a destinazione residenziale. Non è ammessa la delocalizzazione di singole unità immobiliari a uso abitativo che fanno parte di un edificio costituito da più unità immobiliari, nel caso in cui l’ordinanza di inagibilità riguardi l’intero edificio; pertanto, la richiesta per il rilascio del nulla osta deve essere presentata per l’intero immobile.

Valutazione tecnica preliminare

Per accedere al contributo, è necessaria una verifica da parte della commissione tecnica straordinaria, che accerterà l’impossibilità di ricostruire l’abitazione nel sito originale. Solo dopo il parere favorevole sarà possibile presentare la domanda di contributo.

Requisiti principali

  • Impossibilità a ricostruire a causa di norme e vincoli territoriali.

  • Grave danneggiamento con provvedimento comunale di inagibilità, sgombero, evacuazione o demolizione.

Modalità di erogazione

Il contributo potrà coprire fino al 100% delle spese ammissibili  e comunque fino al raggiungimento del tetto massimo dell’importo stabilito dall’ordinanza, nei limiti delle risorse disponibili. È prevista l’erogazione in tre tranche:

  • 50% come anticipo per avvio delle attività;

  • 40% come secondo acconto, una volta speso l’80% della prima quota;

  • 10% a saldo.

Previsto anche un contributo aggiuntivo fino a 6.000 euro per i beni mobili danneggiati.

Aree demolite e patrimonio comunale

Le aree di sedime degli immobili demoliti e relative pertinenze saranno acquisite gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune, con rimborso degli oneri di demolizione da parte del commissario straordinario.

 

Ordinanza n.53 (delocalizzazioni)


Risultato (169 valutazioni)